Dal 1° luglio 2023 è definitivamente entrata in vigore la “Riforma dello Sport” e qualora sussista una prestazione lavorativa in ambito sportivo questa dovrà essere inquadrata, regolamentata e gestita sulla base delle norme disposte dal D.Lgs. n. 36/2021.
Gli aspetti del lavoro sportivo non espressamente disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i. saranno soggetti, nei limiti della compatibilità e sua applicabilità, alle norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
Ai sensi dell’art. 25 del Decreto e s.m.i. si intende lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere ed indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni volontaristiche. Il Decreto correttivo n. 163/2022 ha poi ulteriormente ampliato tale definizione ed ha qualificato come lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale).
L’elenco delle mansioni ausiliari ed aggiuntive rispetto a quelle letteralmente stabilite nel D.Lgs. n. 36/2021, sarà tenuto ed aggiornato dal Dipartimento dello Sport entro il 31 dicembre di ogni anno.
In definitiva, il lavoratore sportivo per poter essere considerato tale deve necessariamente:
- essere un tesserato;
- percepire un compenso per la prestazione sportiva erogata;
- eseguire le proprie prestazioni nell’ambito delle attività sportive riconosciute tali dal Coni e dalle singole Federazioni Sportive Nazionali (FSN) di appartenenza.
Il rapporto di lavoro del lavoratore sportivo potrà avere natura subordinata, autonoma e parasubordinata (Co.Co.Co. ex art. 409, c. 1 c.p.c. -) e in ambito dilettantistico si presume ai sensi dell’art. 28 del medesimo Decreto come collaborazione coordinata e continuativa in presenza di determinati indici, quali:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali oltre al tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
Vi è, inoltre, la possibilità di avvalersi dei c.d. prestatori di lavoro occasionale a cui si applicherà il regime ordinario (e non quello agevolato sportivo).
Trattamento fiscale
A fronte della parziale abrogazione dell’art. 67 Tuir, a decorrere dal 1° luglio 2023, i rapporti finora assoggettati a tale disciplina devono essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal D.Lgs. n. 36/2021 (lavoro subordinato o lavoro autonomo), con conseguente modifica del regime fiscale.
Per il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, viene prevista una soglia di esenzione fiscale fin all’importo complessivo annuo di € 15.000,00 (art. 36, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021) anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.
Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di € 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
Profili previdenziali
I lavoratori subordinati sportivi (operanti nel settore dilettantistico) sono iscritti al suddetto Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’Inps.
Diversamente, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.
Per i predetti lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (Co.Co.Co.), l’aliquota contributiva di base è stabilita in misura pari al:
- 24%, se risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie;
- 25%, se non risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.
Per i lavoratori autonomi del settore dilettantistico è previsto l’obbligo contributivo sulla parte di compenso eccedente i primi € 5.000,00 annui. Conseguentemente, le aliquote del 24% e del 25% si applicano sulle somme eccedenti tale importo.
Dall’agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell’area del dilettantismo.
Fino a tutto il 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione Separata Inps per collaboratori è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo
Stante quanto precede, nel settore dilettantistico i soggetti che intendessero operare in regime di lavoro autonomo (titolari di Partita Iva) dovranno anch’essi iscriversi alla Gestione Separata Inps, e saranno tenuti a versare, nel periodo di riferimento, un ammontare contributivo pari al 26,23% del reddito prodotto.
Da un punto di vista fiscale, anche per il lavoratore autonomo titolare di Partita IVA e operante nel settore dilettantistico, resta applicabile l’agevolazione di cui all’art. 36, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 e la soglia di esenzione fiscale fino al raggiungimento dell’importo complessivo annuo di € 15.000,00 superata tale soglia ed esclusivamente per la parte eccedente, verrà applicata la tassazione prevista a seconda del regime fiscale (ordinario – forfettario) adottato dal contribuente).
Profili assicurativi Inail
Viene prevista l’esclusione ai fini Inail di tutte le categorie diverse dal lavoratore subordinato con l’esclusione dall’obbligo assicurativo delle co.co.co. amministrativo-gestionali che, se pur beneficiano delle medesime esenzioni fiscali e particolarità contributive previste per i lavoratori sportivi, restano a tutti gli effetti delle co.co.co. “ordinarie” e per questo assoggettate all’assicurazione presso l’Inail.
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