UNA “NUOVA” FATTISPECIE: GLI INFLUENCER – REDDITO ANCORA INCERTO?

In passato, le attività che generavano reddito sfruttavano l’immagine basandosi sulla notorietà già acquisita per altri meriti e, nella maggior parte dei casi, potevano ben essere inquadrati tra i redditi diversi. Oggi il panorama è fortemente mutato e, di conseguenza, sono anche mutati gli accordi contrattuali relativi a queste ipotesi reddituali.

L’odierna e principale attività degli INFLUENCER è caratterizzata da un impegno professionale continuo, volto a promuovere la propria immagine e conseguentemente il prodotto pubblicizzato.

A questa importante trasformazione si aggiunge quella che obbliga contrattualmente il testimonial/influencer ad esercitare la citata attività di creazione e pubblicazione sui social dei contenuti con una elevata frequenza, a volte settimanale se non addirittura quotidiana.

La nuova obbligazione oggetto del contratto non può essere considerata occasionale, ma riqualificata in attività lavorativa – connotata dai requisiti di abitualità e professionalità generatrice di reddito di lavoro autonomo.

Nella sentenza Comm. trib. prov. di Torino 6 aprile 2022, n. 278 viene infatti osservato dai giudici “Si pensi, ad esempio, a quanto succede con le numerose figure di ‘INFLUENCER(…) la cui notorietà spesso prescinde da particolari abilità o successi in qualche settore di attività e consegue principalmente – e talvolta esclusivamente – da una particolare abilità nella mera presentazione della propria persona. (…) Dunque, l’esercizio abituale e professionale della gestione di quell’immagine rende evidente la qualificabilità del reddito che ne consegue come proveniente da un’attività di lavoro autonomo, a norma dell’art. 53, comma 1, T.U.I.R.

Occorre, però, segnalare la possibile ipotesi in cui l’attività dell’influencer venga esercitata attraverso una organizzazione di mezzi e persone tale da configurare la produzione di un reddito di impresa stante il disposto dell’art. 55 T.U.I.R.

La nuova qualificazione qui proposta per i redditi prodotti dagli influencer comporta, necessariamente, un nuovo approccio in merito alla individuazione della localizzazione del reddito stesso non dimenticando che l’attività è svolta, in maniera quasi esclusiva, sul web e questo potrebbe creare delle difficoltà.

Occorre, dunque, cercare di comprendere dove emerga, in queste fattispecie, la capacità contributiva che legittima l’assoggettamento ad imposizione.

La “nuova” fattispecie degli influencer – nella sua peculiarità prevede – dunque, un’analisi del caso specifico ai fini della individuazione del tipo di reddito prodotto, prima, e della localizzazione del reddito medesimo, localizzazione che avrà risvolti, evidentemente, anche in ambito IVA.

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