In passato, le attività che generavano reddito sfruttavano l’immagine basandosi sulla notorietà già acquisita per altri meriti e, nella maggior parte dei casi, potevano ben essere inquadrati tra i redditi diversi. Oggi il panorama è fortemente mutato e, di conseguenza, sono anche mutati gli accordi contrattuali relativi a queste ipotesi reddituali.
L’odierna e principale attività degli INFLUENCER è caratterizzata da un impegno professionale continuo, volto a promuovere la propria immagine e conseguentemente il prodotto pubblicizzato.
A questa importante trasformazione si aggiunge quella che obbliga contrattualmente il testimonial/influencer ad esercitare la citata attività di creazione e pubblicazione sui social dei contenuti con una elevata frequenza, a volte settimanale se non addirittura quotidiana.
La nuova obbligazione oggetto del contratto non può essere considerata occasionale, ma riqualificata in attività lavorativa – connotata dai requisiti di abitualità e professionalità generatrice di reddito di lavoro autonomo.
Nella sentenza Comm. trib. prov. di Torino 6 aprile 2022, n. 278 viene infatti osservato dai giudici “Si pensi, ad esempio, a quanto succede con le numerose figure di ‘INFLUENCER’ (…) la cui notorietà spesso prescinde da particolari abilità o successi in qualche settore di attività e consegue principalmente – e talvolta esclusivamente – da una particolare abilità nella mera presentazione della propria persona. (…) Dunque, l’esercizio abituale e professionale della gestione di quell’immagine rende evidente la qualificabilità del reddito che ne consegue come proveniente da un’attività di lavoro autonomo, a norma dell’art. 53, comma 1, T.U.I.R.”
Occorre, però, segnalare la possibile ipotesi in cui l’attività dell’influencer venga esercitata attraverso una organizzazione di mezzi e persone tale da configurare la produzione di un reddito di impresa stante il disposto dell’art. 55 T.U.I.R.
La nuova qualificazione qui proposta per i redditi prodotti dagli influencer comporta, necessariamente, un nuovo approccio in merito alla individuazione della localizzazione del reddito stesso non dimenticando che l’attività è svolta, in maniera quasi esclusiva, sul web e questo potrebbe creare delle difficoltà.
Occorre, dunque, cercare di comprendere dove emerga, in queste fattispecie, la capacità contributiva che legittima l’assoggettamento ad imposizione.
La “nuova” fattispecie degli influencer – nella sua peculiarità prevede – dunque, un’analisi del caso specifico ai fini della individuazione del tipo di reddito prodotto, prima, e della localizzazione del reddito medesimo, localizzazione che avrà risvolti, evidentemente, anche in ambito IVA.
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